Conto Energia

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Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.Il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.

Con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l’energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.Con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l’energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.

È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. 

Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

Con la Legge n. 129/2010 (cosiddetta “legge salva Alcoa”) sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.Con la Legge n. 129/2010 (cosiddetta “legge salva Alcoa”) sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.

Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro. Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.        Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro. Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.  

Il GSE ha pubblicato l’aggiornamento delle “Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti” per garantire la semplificazione delle regole per effettuare interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, agevolando il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale nonché la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.Il GSE ha pubblicato l’aggiornamento delle “Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti” per garantire la semplificazione delle regole per effettuare interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, agevolando il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale nonché la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Le Procedure contengono una serie di misure volte a snellire gli adempimenti necessari al fine di comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione degli interventi, definendo da un lato l’insieme degli “interventi non significativi“, per i quali i Soggetti Responsabili non sono tenuti a inviare comunicazioni e ad attendere la relativa istruttoria del GSE, e prevedendo, dall’altro, le regole da osservare per gli “interventi significativi“, in un’ottica che consenta di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l’accesso agli incentivi.Le Procedure contengono una serie di misure volte a snellire gli adempimenti necessari al fine di comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione degli interventi, definendo da un lato l’insieme degli “interventi non significativi“, per i quali i Soggetti Responsabili non sono tenuti a inviare comunicazioni e ad attendere la relativa istruttoria del GSE, e prevedendo, dall’altro, le regole da osservare per gli “interventi significativi“, in un’ottica che consenta di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l’accesso agli incentivi.

Il Soggetto Responsabile è tenuto in ogni caso a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati per eventuali controlli.Il Soggetto Responsabile è tenuto in ogni caso a conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati per eventuali controlli.

L’aggiornamento del mese di settembre 2024 delle Procedure contiene, altresì, ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di comunicazione degli interventi di sostituzione/rimozione dei moduli fotovoltaici, definisce le condizioni in base alle quali è possibile, previa richiesta di valutazione preliminare da presentare al GSE, realizzare interventi di modifica del Punto di Connessione alla rete in accordo all’attuale framework regolatorio e di mercato, nonché le casistiche e le modalità per le quali è possibile richiedere la proroga del periodo di incentivazione.

Interventi su impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW

I Soggetti Responsabili degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi fatta eccezione per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta, per la sostituzione o rimozione definitiva dei moduli fotovoltaici e per gli interventi che dovessero avere effetto sulle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute.

Interventi non Significativi

Interventi Significativi

Interventi per i quali è previsto l’invio di comunicazione al GSE:

I Soggetti Responsabili sono tenuti a inviare al GSE la comunicazione relativa all’intervento significativo entro 60 giorni dall’avvenuto completamento, utilizzando il portale SIAD (Sistema Informativo per l’Acquisizione Dati) attraverso l’Area Clienti.

È facoltà del Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW presentare al GSE, sempre tramite l’applicativo SIAD, una richiesta di valutazione preliminare con particolare riferimento agli effetti dell’intervento da realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti.